Art. 2.

      1. Il comma 3 dell'articolo 5 della legge 25 febbraio 1992, n. 210, è sostituito dal seguente:

      «3. È facoltà del ricorrente esperire l'azione dinanzi al giudice ordinario in funzione di giudice del lavoro, entro un anno dalla piena conoscenza della comunicazione sul ricorso o, in alternativa, entro un anno dalla scadenza del termine previsto per la comunicazione qualora questa non intervenga nel termine stabilito al comma 2».